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Ulteriore rinvio dei versamenti tributari per titolari di partita IVA

Rimandati al 16 settembre 2020 i versamenti sospesi in periodo di lock down per coronavirus.

In breve

  • Previsto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
  • Spetta per tutti i versamenti sospesi nel periodo di lock down
  • I versamenti sospesi potranno essere effettuati il 16.09.2020
  • È prevista la possibilità di rateizzare i versamenti in quattro rate mensili

L’articolo 18 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) ha previsto la sospensione di numerosi versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020 (vedi l’articolo “Sospensione versamenti tributari per titolari di partita IVA” del 14.04.2020).

L’articolo 126 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) proroga la sospensione fino al 16.09.2020. In particolare, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16.09.2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

Si ricorda che la Circolare 9/E del 13.04.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in merito alle modalità operative ed ai tributi per i quali è prevista la sospensione.

Per poter sospendere i versamenti è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi:

  • esercitare attività d’impresa, arte o professione;
  • avere ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019;
  • aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%.

Relativamente al requisito della riduzione del fatturato, la stessa deve essere calcolata come segue. Per poter sospendere i versamenti di aprile 2020, la riduzione deve essere calcolata raffrontando il fatturato del mese di marzo 2020 con quello di marzo 2019. Per la sospensione dei versamenti in scadenza a maggio 2020, la riduzione deve invece essere calcolata confrontando il fatturato del mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019.

Qualora i requisiti soggettivi siano rispettati, possono essere sospesi i seguenti versamenti:

  • ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R.  600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • contributi   previdenziali   e   assistenziali   e   premi   per   l’assicurazione obbligatoria (INAIL) relativi a lavoro dipendente;
  • imposta sul valore aggiunto.

Sono in ogni caso da versare e non possono essere sospesi i versamenti per ritenute di lavoro autonomo. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro la nuova scadenza del 16.09.2020 o rateizzando l’importo in 4 rate mensili di pari importo a decorrere sempre dal 16.09.2020.

AGGIORNAMENTO

Leggi anche “Nuovo rinvio per i versamenti tributari per i titolari di partita IVA” del 16.08.2020. Troverai le novità del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) che prevedono un’ulteriore rateizzazione fino a 24 rate mensili.

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