Sospensione versamenti tributari per titolari di partita IVA
Rimandati al 30 giugno 2020 (quasi) tutti i versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020.
In breve
- Previsto dal D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità)
- Spetta ad esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agli Enti non commerciali
- Solo in caso di riduzione del fatturato superiore al 33%
- I versamenti sospesi potranno essere effettuati il 30.06.2020
- È prevista la possibilità di rateizzare i versamenti in cinque rate mensili
L’articolo 18 del D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) prevede la sospensione di numerosi versamenti in scadenza ad aprile e maggio 2020. La Circolare 9/E del 13.04.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative ed ai tributi per i quali è prevista la sospensione.
Per poter sospendere i versamenti è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti soggettivi:
- esercitare attività d’impresa, arte o professione;
- avere ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel 2019;
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%.
Relativamente al requisito della riduzione del fatturato, la stessa deve essere calcolata come segue. Per poter sospendere i versamenti di aprile 2020, la riduzione deve essere calcolata raffrontando il fatturato del mese di marzo 2020 con quello di marzo 2019. Per la sospensione dei versamenti in scadenza a maggio 2020, la riduzione deve invece essere calcolata confrontando il fatturato del mese di aprile 2020 con quello di aprile 2019.
Qualora i requisiti soggettivi siano rispettati, possono essere sospesi i seguenti versamenti:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL) relativi a lavoro dipendente;
- imposta sul valore aggiunto.
Sono in ogni caso da versare e non possono essere sospesi i versamenti per ritenute di lavoro autonomo.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30.06.2020 o rateizzando l’importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
All’interno della Circolare 9/E del 13.04.2020 dell’Agenzia delle Entrate sono previsti numerosi casi particolari. Tra i numerosi casi trattati, tre sono particolarmente interessanti. Per primo, la sospensione si applica anche alle imprese agricole, in quanto anch’esse esercitano attività d’impresa. In secondo luogo, l’Agenzia ha chiarito che la sospensione si applica anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. Infine, la sospensione si applica anche alle rate di versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio (ad esempio, le due rate relative al saldo IVA). In questi casi, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.
AGGIORNAMENTO
Leggi anche “Ulteriore rinvio dei versamenti tributari per titolari di partita IVA” del 21.05.2020. Troverai le novità del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono un ulteriore rinvio fino al 16.09.2020.
Leggi anche “Nuovo rinvio per i versamenti tributari per i titolari di partita IVA” del 16.08.2020. Troverai le novità del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) che prevedono un’ulteriore rateizzazione fino a 24 rate mensili.
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