Il Decreto Rilancio cancella il versamento del saldo IRAP e del primo acconto
Non sono dovuti il saldo relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la prima rata dell’acconto relativo all’esercizio successivo.
In breve
- Contenuto nel D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
- Possono fruirne i soggetti che non hanno superato i 250 milioni di fatturato nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019
- Non dovuto il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020
- Espressa esclusione dal beneficio degli enti assicurativi, intermediari finanziari ed amministrazioni pubbliche
- Applicabile dai soggetti con esercizio coincidenti con l’anno solare e non
È contenuta nel D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), entrato in vigore il 19 maggio scorso, la norma che dispone l’esonero dal versamento del saldo IRAP per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e dal versamento del primo acconto riferibile all’esercizio successivo. L’art. 24 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che “Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”.
Per quanto concerne l’imposta di competenza dell’esercizio in corso a dicembre 2019, la norma sancisce l’esonero dal versamento del saldo. Rimane invece esigibile il versamento degli acconti dell’imposta relativa all’esercizio 2019.
Il Decreto Rilancio prevede anche l’esonero dal versamento del primo acconto IRAP dovuto per l’esercizio 2020. Il mancato versamento dell’acconto costituirà uno sconto dall’imposta dovuta per l’esercizio stesso. Ai fini dell’individuazione del saldo, infatti, il mancato versamento non verrà addebitato.
La norma definisce poi il perimetro applicativo delle disposizioni agevolative, indicando esclusioni di ordine oggettivo e soggettivo:
- Non possono avvalersi del beneficio società ed enti assicurativi così come sono esclusi gli intermediari finanziari e le amministrazioni pubbliche
- I soggetti che possono avvalersi dell’agevolazione sono quelli che, nel corso dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, non hanno conseguito ricavi superiori ai 250 milioni di euro
Con la Risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020, l’Agenzia dell’Entrate ha chiarito il funzionamento operativo dell’agevolazione per i soggetti la cui attività è svolta in periodi non coincidenti all’anno solare. Il contribuente il cui esercizio sociale sia “a cavallo” dell’anno solare risulta comunque esentato dal versamento del saldo e della prima rata d’acconto che, normalmente, deve avvenire l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
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