Nuove sanzioni per imprese e professionisti senza PEC
Le imprese devono comunicare la propria PEC al registro delle imprese entro il 1 ottobre 2020, mentre per i professionisti non è prevista una scadenza per l’invio del dato all’ordine di competenza.
In breve
- Previsto dall’art. 37 D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni)
- Tutte le imprese devono comunicare la PEC al registro delle imprese entro il 1 ottobre 2020
- I professionisti devono controllare il dato presso il proprio ordine professionale
- In caso di non funzionamento della PEC, la Camera di Commercio può attribuire un domicilio digitale tramite procedura di ufficio
- Le sanzioni per mancata comunicazione arrivano fino a 2.064 euro
L’articolo 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) ha apportato alcune innovazioni al fine di favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti. Viene per la prima volta introdotto il concetto di domicilio digitale, che comprende strumenti quali la PEC (Posta Elettronica Certificata), il SERCQ (servizio elettronico di recapito certificato e qualificato), ecc. Per quanto riguarda gli strumenti alternativi alla PEC, gli stessi sono ancora in attesa della relativa normativa tecnica comunitaria.
Pertanto, il Decreto Semplificazioni si concentra sull’importanza della PEC nei rapporti con l’Amministrazione Pubblica. Le imprese devono comunicare la PEC al Registro Imprese entro il 1 ottobre 2020. La comunicazione può essere effettuata tramite una semplice pratica in Camera di Commercio, sia direttamente dall’imprenditore, sia tramite un professionista incaricato abilitato all’invio delle pratiche.
È inoltre importante verificare che l’indirizzo sia attivo. Non è infatti sufficiente comunicare l’indirizzo al Registro delle Imprese, ma si dovrà aver cura di presidiare costantemente la casella di posta certificata.
In caso l’indirizzo non sia stato comunicato al Registro delle Imprese o non sia attivo, vi sono due novità introdotte dal DL Semplificazioni. Per prima cosa, sono previste sanzioni fino ad un massimo di 2.064 euro. La novità più importante tuttavia riguarda la possibilità per la Camera di Commercio di assegnare d’ufficio un domicilio digitale alle imprese inadempienti. In questo caso, l’imprenditore dovrà procedere ad accedere al domicilio fiscale costantemente, poiché la Pubblica Amministrazione potrà notificarvi regolarmente atti.
Per quanto riguarda i Professionisti iscritti agli Albi, il controllo relativo alla comunicazione della PEC spetta ai relativi ordini professionali. Non è prevista una scadenza per la comunicazione del domicilio fiscale al proprio ordine, ma la normativa prevede che si hanno 30 giorni per adempiere dal momento in cui si riceva un’eventuale specifica richiesta da parte dell’ordine di appartenenza.
È possibile controllare la presenza del proprio indirizzo PEC negli archivi della pubblica amministrazione attraverso in sito INIPEC (clicca qui per il link relativo alle imprese; clicca qui per il link relativo ai professionisti).
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