fbpx

Rinvio acconto delle imposte al 30 aprile 2021 per riduzione del fatturato

Confermato il rinvio al 30 aprile 2021 per il secondo acconto delle imposte per tutti i soggetti ISA con una riduzione del fatturato superiore al 33% nel primo semestre.

In breve

  • Previsto dall’art. 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), convertito in Legge 126/2020
  • È possibile rimandare l’acconto delle imposte con scadenza 30.11.2020 al 30.04.2021
  • Necessario un calo del fatturato nel primo semestre 2020 superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019
  • Si applica a tutti i soggetti per cui sono stati approvati gli ISA
  • Rientrano nel rinvio anche i contribuenti in regime forfettario

L’art. 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto il rinvio del pagamento dell’acconto delle imposte dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. In particolare, “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito […] è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”. Il rinvio si applica “[…] ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.

Il rinvio può essere fruito a patto di soddisfare due requisiti. Il primo è un requisito soggettivo di appartenenza alle attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA). È inoltre necessario non superare la soglia dei ricavi o compensi stabilita per l’applicazione di ciascun indice (solitamente pari ad alcuni milioni di euro).

Possono pertanto fruire del rinvio, a patto che siano soggetti agli ISA, tutte le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese e professionisti
  • Soci di società di persone
  • Soci di studi professionali associati
  • Contribuenti nel regime forfettario o in altri regimi agevolativi.

Dalla norma che stabilisce il rinvio, sono invece esclusi gli imprenditori agricoli.

Vi è inoltre un requisito oggettivo da soddisfare. Il rinvio infatti può essere fruito a patto che vi sia una riduzione del fatturato superiore al 33%. Tale riduzione deve essere verificata confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del primo semestre 2019.

È espressamente previsto il rinvio per le seguenti imposte:

  • Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)
  • Imposta sul Reddito delle Società (IRES)
  • Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Nonostante non sia espressamente previsto dal Decreto Agosto e dalla relativa legge di conversione, si ritiene che dovrebbero essere interessate dal rinvio anche le seguenti imposte:

  • Cedolare secca
  • Addizionali regionali e comunali
  • Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
  • Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Hai bisogno di una consulenza su misura?

Lo Studio Mazzi & Partners può fornirti risposte a qualsiasi quesito o problema, in tempi rapidi e con la massima serietà e professionalità, garantite da oltre 40 anni di esperienza nel settore. Chiamaci o scrivici, potremo fissare un incontro nei nostri uffici, oppure una telefonata anche via Skype, senza impegno. I nostri uffici sono a Firenze, in Via G. La Pira 21, siamo aperti dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 17.