Rinvio acconto delle imposte al 30 aprile 2021 per riduzione del fatturato
Confermato il rinvio al 30 aprile 2021 per il secondo acconto delle imposte per tutti i soggetti ISA con una riduzione del fatturato superiore al 33% nel primo semestre.
In breve
- Previsto dall’art. 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), convertito in Legge 126/2020
- È possibile rimandare l’acconto delle imposte con scadenza 30.11.2020 al 30.04.2021
- Necessario un calo del fatturato nel primo semestre 2020 superiore al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019
- Si applica a tutti i soggetti per cui sono stati approvati gli ISA
- Rientrano nel rinvio anche i contribuenti in regime forfettario
L’art. 98 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto il rinvio del pagamento dell’acconto delle imposte dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021. In particolare, “per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito […] è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”. Il rinvio si applica “[…] ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”.
Il rinvio può essere fruito a patto di soddisfare due requisiti. Il primo è un requisito soggettivo di appartenenza alle attività economiche per cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA). È inoltre necessario non superare la soglia dei ricavi o compensi stabilita per l’applicazione di ciascun indice (solitamente pari ad alcuni milioni di euro).
Possono pertanto fruire del rinvio, a patto che siano soggetti agli ISA, tutte le seguenti categorie di soggetti:
- Imprese e professionisti
- Soci di società di persone
- Soci di studi professionali associati
- Contribuenti nel regime forfettario o in altri regimi agevolativi.
Dalla norma che stabilisce il rinvio, sono invece esclusi gli imprenditori agricoli.
Vi è inoltre un requisito oggettivo da soddisfare. Il rinvio infatti può essere fruito a patto che vi sia una riduzione del fatturato superiore al 33%. Tale riduzione deve essere verificata confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del primo semestre 2019.
È espressamente previsto il rinvio per le seguenti imposte:
- Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF)
- Imposta sul Reddito delle Società (IRES)
- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
Nonostante non sia espressamente previsto dal Decreto Agosto e dalla relativa legge di conversione, si ritiene che dovrebbero essere interessate dal rinvio anche le seguenti imposte:
- Cedolare secca
- Addizionali regionali e comunali
- Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
- Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
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