Lo studio associato restituisce il contributo a fondo perduto senza sanzioni
Le associazioni professionali che abbiano indebitamente fruito del bonus possono limitarsi a restituire tempestivamente la somma ricevuta e gli interessi, senza applicazione di sanzioni.
In breve
- Chiarimenti previsti dalla Circolare 25E del 20.08.2020
- Non si applicano sanzioni se la rinuncia è effettuata prima dell’accreditamento sul conto corrente del contribuente
- La non applicabilità delle sanzioni è estesa al soggetto richiedente che abbia conosciuto di non rientrare nell’ambito soggettivo solo a seguito della Circolare 22E del 21.07.2020
- Esplicito riferimento al caso di studi associati
- Restituzione spontanea tramite codici tributo 8077 per il capitale e 8078 per gli interessi
Nonostante la scadenza delle domande fosse prevista il 13 agosto 2020, la Circolare 25E del 20.08.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al funzionamento del contributo a fondo perduto. La misura agevolativa era stata prevista dal Decreto Rilancio al fine di sostenere i contribuenti che hanno subito una significativa contrazione dei volumi di attività a causa dell’emergenza sanitaria (vedi l’articolo “Il Decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto per le partita IVA” del 29.05.2020).
Tramite la Circolare 22E del 21.07.2020, l’Agenzia delle Entrate aveva fugato ogni dubbio riguardo l’esclusione degli studi associati dalla fruizione del contributo. La motivazione dell’esclusione risiede nel fatto che l’associazione professionale non gode di soggettività giuridica separata da quella dei singoli componenti (vedi l’articolo “Negato il contributo a fondo perduto a professionisti e studi associati” del 23.07.2020).
Né il Decreto Rilancio, né l’Agenzia delle Entrate si erano mai pronunciate circa il regime sanzionatorio per gli studi associati che avessero richiesto il contributo. La Circolare 25E del 20.08.2020 ha chiarito che gli studi associati che avessero indebitamente beneficiato del contributo a fondo perduto posso restituirlo senza sanzioni. La restituzione spontanea dovrà avvenire celermente tramite codici tributo 8077 per il capitale e 8078 per gli interessi.
Quanto sopra discende dall’ambiguità della norma che istituisce il contributo a fondo perduto. L’Agenzia delle Entrate ha semplicemente ribadito quanto disposto dalla legge 212 del 2000 che all’articolo 10 statuisce che “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”.
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