Nuovo rinvio per i versamenti tributari per i titolari di partita IVA
Il Decreto Agosto proroga ulteriormente i versamenti fiscali e contributivi già sospesi dai precedenti decreti.
In breve
- Previsto dal D.L. 104/2020 (Decreto Agosto)
- Agevolabili tutti i versamenti già sospesi dai precedenti decreti
- Il 50% dei versamenti sospesi deve essere corrisposto entro il 16 settembre 2020
- Il restante 50% dei versamenti sospesi deve essere corrisposto entro il 16 gennaio 2020
- Possibilità di rateizzare i versamenti fino a 24 rate
Col Decreto Agosto, il Governo ha ulteriormente posticipato i versamenti fiscali e contributivi di competenza dei mesi di aprile e maggio 2020 (vedi l’articolo “Sospensione versamenti tributari per titolari di partita IVA” del 14.04.2020 e l’articolo “Ulteriore rinvio dei versamenti tributari per titolari di partita IVA” del 21.05.2020). L’articolo 97 del D.L. 104/2020 dispone infatti una proroga della sospensione relativa agli adempimenti in scadenza nei mesi del lockdown. Come per i precedenti decreti, il rinvio dei versamenti non è soggetto a sanzioni ed interessi.
L’articolo 126 del Decreto Rilancio stabiliva la possibilità di versare gli importi sospesi in un’unica soluzione entro il 16 settembre. Era anche prevista la possibilità di optare per quattro rate mensili, con il saldo della prima sempre entro il termine del 16 settembre.
La nuova norma prevista dal Decreto Agosto istituisce la facoltà di dilazionare ulteriormente e frazionare gli importi dovuti. Più in particolare, il 50% dei versamenti sospesi dovrà essere pagato entro il 16 settembre prossimo. Rimane invariata la previsione di rateizzare tale importo in quattro rate mensili, la prima delle quali in scadenza sempre il 16 settembre.
Il restante 50% dei versamenti sospesi potrà essere corrisposto il 16 gennaio 2021. La grande novità risiede nella possibilità di rateizzare questo secondo importo fino ad un massimo di 24 rate mensili, la prima in scadenza sempre il 16 gennaio 2021.
Si ricorda che la sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio 2020 era soggetta a due requisiti soggettivi:
- Esercizio di attività di impresa, arte o professione
- Contrazione del fatturato nei mesi di Aprile e Maggio del 33% rispetto agli stessi mesi dell’esercizio precedente, del 50% per i soggetti con fatturato superiore a 50 milioni di euro
Qualora i requisiti soggettivi fossero rispettati, nei mesi di aprile e maggio 2020 potevano essere sospesi i seguenti versamenti:
- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL) relativi a lavoro dipendente;
- imposta sul valore aggiunto.
La Circolare 9/E del 13.04.2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità operative ed ai tributi per i quali è prevista la sospensione. All’interno della circolare dell’Agenzia sono anche trattati numerosi casi particolari (per approfondimenti, vedi l’articolo “Sospensione versamenti tributari per titolari di partita IVA” del 14.04.2020).
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