Omessa comunicazione Sistema TS: sanzioni e ravvedimento
Le sanzioni ed il ravvedimento in caso di omessa comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS sono abbastanza complicati e onerosi.
In breve
- Disciplina prevista dall’art. 3 D. Lgs. 175/2014
- Prevista una sanzione di euro 100,00 per ogni spesa omessa, errata o tardiva
- Sanzione ridotta ad 1/3 in caso di ravvedimento entro 60 giorni
- Non vengono sanzionati gli invii lievemente tardivi
- Non sanzionabili i dati errati che non hanno cambiato la detrazione di imposta
Invio dei dati al Sistema TS. Ormai da qualche anno è obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri l’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria. L’obiettivo di questo adempimento a carico del settore sanitario è quello di consentire la redazione della cosiddetta dichiarazione precompilata. In sostanza, i medici e gli odontoiatri inviano i dati relativi alle prestazioni incassate dai propri pazienti in un determinato lasso di tempo. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il flusso di dati al paziente all’interno della dichiarazione precompilata. Il paziente ha la possibilità di accettare i dati contenuti nella precompilata (con una serie di vantaggi in termini di ridotta potestà di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate) oppure di modificarli.
Le scadenze per l’invio. Fino ai dati relativi all’anno di imposta 2020, l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS è stato annuale con scadenza il 31 gennaio dell’anno successivo. Dal 2021 l’invio è diventato semestrale, con la scadenza per il primo semestre fissata inizialmente al 30 Giugno 2021 (poi spostata al 30 Settembre 2021) e quella per il secondo semestre al momento stabilita al 31 Gennaio 2022. Proprio dal 2022, l’invio dovrebbe diventare mensile, come precedentemente annunciato dall’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede in caso di omesso, tardiva o errata comunicazione? Come per tutti gli adempimenti, può succedere che il medico dimentichi la scadenza oppure che siano effettuati errori od omissioni su una o più spese. A differenza di altri adempimenti, il sistema sanzionatorio per omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati al Sistema TS è particolarmente gravoso. Il motivo risiede proprio nel fatto che i dati comunicati dal medico o dall’odontoiatra, se accettati dal paziente, finiscono all’interno della propria dichiarazione precompilata configurando un risparmio di imposta.
Piccola soglia di tolleranza. L’art. 3 D. Lgs. 175/2014 prevede una piccola soglia di tolleranza. In caso di errata comunicazione, infatti, la sanzione non è prevista se l’invio dei dati corretti è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Nel caso l’errore sia rilevato dall’Agenzia delle Entrate, l’invio correttivo deve essere effettuato entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
Ravvedimento operoso. In caso di omessa comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso, il ravvedimento per errata od omessa comunicazione deve essere effettuato prima dell’inizio delle attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per ravvedimento entro 60 giorni, la sanzione è ridotta ad 1/333, altrimenti è ridotta ad 1/9.
Sanzioni onerose. A prescindere dalle potenziali riduzioni, le sanzioni sono particolarmente onerose. L’art. 3 D.lgs. 175/2014 prevede infatti che per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati viene irrogata una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione. Il massimale è comunque pari a 50.000,00 euro, senza possibilità di avvalersi del cumulo giuridico. In sostanza, se un medico omette l’invio di 200 pagamenti ricevuti, si vedrà irrogare una sanzione di 20.000 euro (con possibilità di riduzione). Senza dubbio, si tratta di un onere enorme a carico del settore sanitario, per un adempimento utile al fisco ed ai contribuenti.
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