Nuove regole per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS
Il Decreto MEF 19/10/2020 ha modificato le regole di invio delle spese sanitarie al Sistema TS per medici, odontoiatri, veterinari, strutture sanitarie e farmacie.
In breve
- Novità previste dal Decreto MEF 19/10/2020
- Si dovranno indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie e veterinarie
- Fanno eccezione medicinali, dispositivi medici, prestazioni fruite anche in convenzione presso il Servizio Sanitario Nazionale
- Le novità sono valide a partire dal 2020 e dovranno essere applicate nella spedizione dei dati che scade il 31 gennaio 2021
- Dal 2021, i dati andranno inviati con cadenza mensile
È stato pubblicato il 19 ottobre 2020 il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze che apporta una mini-rivoluzione per l’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria (clicca qui per il provvedimento del MEF).
Le novità apportate sono diretta conseguenza di quanto previsto nella Legge di Bilancio 2020. Infatti, l’art. 1, comma 679, della Legge 610/2019 ha previsto che “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Visto che le spese sanitarie detraibili sono soltanto quelle sostenute con modalità tracciata di pagamento, il Decreto MEF ha imposto a medici, odontoiatri, strutture sanitarie e veterinari un nuovo onere. Infatti, per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020, la trasmissione dei dati deve contenere anche indicazione sulla modalità di pagamento. In questo modo, il Sistema Tessera Sanitaria potrà dialogare con l’Agenzia delle Entrate mettendo a disposizione del contribuente la dichiarazione precompilata contenente soltanto le spese sanitarie correttamente sostenute con modalità tracciata.
Fanno eccezione alla regola sopra riportata, le spese sanitarie di cui all’art. 1, comma 680, Legge 160/2019. Si tratta delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
Inoltre, relativamente alle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 la comunicazione al Sistema TS deve contenere tre nuove informazioni:
- tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento (ad esempio, scontrino)
- aliquota ovvero natura IVA della singola operazione (ad esempio, prestazione esente)
- indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.
L’articolo 7 del Decreto del MEF contiene inoltre indicazione che, dal 2021 la trasmissione al Sistema TS dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (vedi l’articolo “Dal 2021 invio mensile delle spese sanitarie al Sistema TS” del 05.11.2020). Si tratta di una comunicazione mensile di dati che impone un onere particolarmente gravoso per tutto il comparto sanitario.
Articoli recenti
- Prestazioni di medicina e chirurgia estetica soggette a IVA dal 2024
- L’Agenzia chiarisce l’applicazione della Flat Tax Incrementale
- Società tra Professionisti (STP) e regime forfettario per i soci
- Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie anche nel 2023
- Omessa comunicazione Sistema TS: sanzioni e ravvedimento
Hai bisogno di un preventivo su misura?
Chiamaci, scrivici un messaggio, un’email o anche via WhatsApp,
oppure lascia il tuo numero di telefono per essere ricontattato, senza impegno!