Indennità 600 euro per Professionisti iscritti a casse private
Indennità prevista per il mese di marzo 2020 anche per i Professionisti, ma con limiti in base al reddito.
In breve
- Indennità prevista dall’articolo 44 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia)
- Il bonus è erogato soltanto a professionisti che hanno una fascia di reddito inferiore ad euro 50.000
- Bonus pari a 600 euro per il solo mese di marzo 2020
- L’indennità non è soggetta a tassazione
- La domanda potrà essere inoltrata per il tramite della propria cassa di previdenza
L’articolo 44 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) prevede l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19. Il bonus di 600 euro per i professionisti è al momento previsto per il solo mese di marzo 2020.
A differenza del bonus 600 euro INPS (vedi l’articolo “Indennità 600 euro INPS per il mese di marzo 2020” del 21.03.2020), l’indennità prevista per i professionisti può essere richiesta solo in caso di appartenenza a determinate fasce di reddito. Il riferimento è da effettuarsi ai redditi 2018, indicati nella dichiarazione dei redditi 2019.
Per i professionisti con reddito inferiore a 35.000 euro è sufficiente dichiarare di aver subito una limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Per la fascia di reddito 35.000-50.000 euro è invece necessario certificare una riduzione del reddito pari ad almeno il 33%. È dunque necessario confrontare quanto si è ricavato o percepito come compenso nel primo trimestre 2020, al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività, con quanto si è ricavato o percepito nel primo trimestre 2019, sempre al netto delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Si applica il principio di cassa.
Con una formula, si può affermare che il requisito è soddisfatto se:
(ricavi e compensi primo trimestre 2020) – (spese sostenute) <
[(ricavi e compensi primo trimestre 2019) – (spese sostenute)] – 33%
ESEMPIO 1 | ESEMPIO 2 | ESEMPIO 3 |
---|---|---|
Ho conseguito un reddito di euro 7.500 nel primo trimestre 2019 ed un reddito complessivo di euro 33.000 nel 2018 (dichiarazione dei redditi 2019). Quale reddito devo conseguire nel primo trimestre 2020 per accedere all’indennità? | Rientro nella fascia di reddito 35.000-50.000 euro. Ho conseguito un reddito di euro 12.500 nel primo trimestre 2019. Quale reddito devo conseguire nel primo trimestre 2020 per accedere all’indennità? | Rientro nella fascia di reddito 35.000-50.000 euro. Ho conseguito un reddito di euro 9.000 nel primo trimestre 2019 ed un reddito di euro 6.500 nel primo trimestre 2020. Posso accedere al bonus? |
Trattandosi di un reddito inferiore ad euro 35.000, non è necessario “dimostrare” la riduzione del reddito. È sufficiente dichiarare di aver subito una limitazione dell’attività. | 12.000 – 33% = 8.375 Per accedere all’indennità è necessario autocertificare di aver conseguito un reddito inferiore ad euro 8.375 nel primo trimestre 2020 | 9.000 – 33% = 6.030 Non è possibile accedere all’indennità, poiché il reddito di euro 6.500 non comporta una riduzione superiore al 33% rispetto al reddito del primo trimestre 2019. |
Sono previsti ulteriori requisiti di accesso oltre alla fascia di reddito, che dovranno essere autocertificati al momento della domanda:
- essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- non essere titolare di pensione;
- non percepire o non aver richiesto prestazioni incompatibili con quest’indennità.
Per quanto riguarda i professionisti iscritti a casse di previdenza e assistenza private, l’accesso al fondo per il reddito di ultima istanza sarà possibile attraverso le proprie casse di previdenza. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali. Pertanto, ai fini della predisposizione delle varie procedure tecniche per l’inoltro della domanda, sarà necessario pazientare qualche giorno.
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