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Imposta di bollo su fatture elettroniche e cartacee nel settore sanitario

Nel settore sanitario coesiste l’emissione di fatture elettroniche e cartacee. Nell’articolo si approfondiscono le particolarità per l’imposta di bollo.

In breve

  • L’imposta di bollo coinvolge le fatture elettroniche e cartacee nel settore sanitario
  • Sulle fatture cartacee deve essere apposta marca da bollo cartacea da 2 euro
  • Per le fatture cartacee è opportuno mantenere una copia della fattura con la marca apposta
  • Sulle fatture elettroniche l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale
  • L’imposta dei bolli virtuali può essere scaricato dal porta dell’Agenzia delle Entrate

La regola generale. Nel settore sanitario coesiste l’emissione di fatture elettroniche e cartacee. L’imposta di bollo è dovuta sulle fatture che siano escluse, esenti o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,77. Le prestazioni sanitarie sono appunto esenti da IVA e quindi rientrano nel campo di applicazione dell’imposta di bollo.

Fatture cartacee. Per le fatture nei confronti dei pazienti, si ricorda che è vietata l’emissione della fattura elettronica. In questo caso, è infatti obbligatoria la fattura cartacea. Nel caso in cui la prestazione superi la soglia di euro 77,77, è obbligatoria l’apposizione della marca da bollo da 2 euro sulla fattura. Una buona pratica è quella di conservare una copia della fattura contenente anche la copia della marca da bollo apposta.

Fatture elettroniche. In alcuni casi, nel settore sanitario vengono anche emesse fatture elettroniche. Si tratta ad esempio di prestazioni di collaborazione, corsi di formazione, ecc. Anche per le fatture elettroniche è dovuta l’imposta di bollo da 2 euro se le stesse superino euro 77,77 e siano non soggette ad IVA. In questo caso, l’applicazione dell’imposta di bollo avviene in modo virtuale all’interno del tracciato della fattura elettronica. Le modalità cambiano secondo il gestionale di fatturazione elettronica.

Pagamento del bollo su fatture elettroniche. L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere tranquillamente pagata tramite modello F24. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il calcolo sul portale Fatture e Corrispettivi. Il pagamento avviene con modalità trimestrale, alle seguenti date:

  • per le fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo;
  • per le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre, ovvero entro il 30 settembre.

Contribuenti forfettari. Le regole sopra evidenziate valgono anche per i contribuenti forfettari. Nel caso in cui il contribuente possa emettere solo fatture cartacee (vedi l’articolo “Dal 1 Luglio fattura elettronica per forfettari sopra 25.000 euro” del 13 Giugno 2022), si deve solo apporre la marca da bollo da 2 euro sul documento cartaceo.

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