Negato il contributo a fondo perduto a professionisti e studi associati
L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’esclusione di professionisti e studi associati dalla fruizione del contributo a fondo perduto.
In breve
- Previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
- Chiarimenti contenuti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 22E del 21.07.2020
- Espressa esclusione di professionisti iscritti a casse di previdenza private
- Esclusione estesa anche ai professionisti aggregati in forma di studio associato
L’articolo 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito la possibilità di richiedere l’accredito di un contributo a fondo perduto. La somma che può essere richiesta è commisurata alla contrazione di fatturato registrata nel corso del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (vedi l’articolo “Il Decreto Rilancio prevede un contributo a fondo perduto per le partita IVA” del 29.05.2020).
La norma, contenuta all’articolo 25 del decreto dello scorso maggio, individua i soggetti che possono fruire dell’agevolazione indicando espressamente le categorie di contribuenti escluse. Tra questi, sono esclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. La ratio dell’esclusione sembra risiedere nel fatto che il legislatore abbia ritenuto consono che l’onere di sostenere economicamente i propri contribuenti spettasse direttamente alle rispettive Casse previdenziali private.
Nonostante alcune interpretazioni controverse, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi anche gli studi associati in forma di associazione professionale. La Circolare 22E del 21.07.2020 ha infatti stabilito che il contributo a fondo perduto non possa essere richiesto dagli studi associati, poiché questi non rappresentano autonomi centri di imputazione giuridica rispetto ai singoli componenti associati.
In caso il contributo sia già stato richiesto da parte di un professionista o di uno studio associato, non è ancora chiaro quale sia il regime sanzionatorio. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate viene rilasciata con solo 20 giorni di anticipo sulla naturale scadenza del contributo, ma soprattutto ad oltre un mese dall’apertura della procedura. Sembra quindi profilarsi all’orizzonte un probabile regime sanzionatorio agevolato per professionisti ed associazioni professionali che avessero richiesto il contributo a fondo perduto.
Per comprendere quanto l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sia lapidaria, si riporta di seguito il testo del quesito 2.10 e della relativa risposta.
Quesito
Il comma due dell’articolo 25 del decreto Rilancio dispone che «il contributo a fondo perduto […] non spetta, […] ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103». Si chiede, pertanto, se gli studi associati composti da professionisti iscritti alle predette Casse di Previdenza siano o meno inclusi dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo.
Risposta
Come chiarito nella circolare n. 15/E del 2020, non sono inclusi tra i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”
AGGIORNAMENTO
Leggi anche “Lo studio associato restituisce il contributo a fondo perduto senza sanzioni” del 22.09.2020.
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