Il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA colpiti dalla crisi economica causata dall’epidemia da COVID-19.
In breve
- Previsto dall’articolo 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
- Agevolazione spettante entro certi limiti di fatturato, a condizione che si sia registrata una contrazione dei volumi
- L’ammontare del contributo è individuato con l’applicazione di una percentuale al differenziale fra il fatturato di aprile 2020 e quello dell’aprile precedente
- Sono esclusi dalla fruizione dell’incentivo gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i professionisti
- La somma erogata non concorre alla formazione della base imponibile e del valore della produzione rilevante a fini IRAP
L’articolo 25 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha istituito il contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che abbiano registrato una contrazione dei volumi di attività.
Il contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVAad eccezione delle categorie esplicitamente escluse. Sono esclusi gli enti pubblici e gli intermediari finanziari, i contribuenti cui spetta il bonus di 600 euro istituito dal Decreto Cura Italia. Pertanto, sono esclusi tutti i professionisti iscritti a casse private e gli studi associati.
Per la fruizione del contributo sono inoltre fissati dei requisiti economici. I soggetti che richiedono l’erogazione del versamento devono infatti aver registrato, nel corso dell’esercizio 2019, un fatturato non superiore ai cinque milioni di euro. Ancora, sono abilitati a richiedere il contributo quei soggetti che i cui ricavi di aprile 2020 risultino inferiori ai 2/3 di quelli riferibili allo stesso periodo dell’ultimo esercizio chiuso.
Vi sono alcune eccezioni per le quali non è richiesta la riduzione del fatturato. La clausola di esclusione in assenza di calo del fatturato non opera nel caso di contribuenti che abbiano cominciato la propria attività dopo il 1° gennaio 2019 o che abbiano la sede fiscale in territori in cui vigeva, a causa di circostanze calamitose diverse dall’emergenza sanitaria, lo stato di emergenza all’epoca dell’insorgenza dell’epidemia.
Con riguardo alle modalità di calcolo del contributo spettante, il legislatore individua tre scaglioni di contribuenti in base al fatturato esposto nel corso dell’esercizio precedente all’entrata in vigore della normativa. A seconda dello scaglione, il contribuente si vedrà applicata una diversa percentuale alla quota di fatturato persa a causa della sospensione delle attività:
- percentuale pari a 20% per i contribuenti con ricavi inferiori a 400.000 euro;
- percentuale pari a 15% per i contribuenti con ricavi compresi fra 400.000 ed un milione di euro;
- percentuale pari a 10% per i contribuenti con ricavi superiori ad un milione di euro fino al limite di cinque milioni euro, oltre i quali si è esclusi dalla fruibilità del sostegno.
Qualora dal calcolo del versamento spettante risulti una somma inferiore ai mille euro la norma precisa che al contribuente competa un contributo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Infine, le somme ricevute a titolo di contributo a fondo perduto non concorreranno alla quantificazione della base imponibile per il periodo di imposta in cui si ricevono le somme né all’individuazione del valore della produzione rilevante a fini IRAP.
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