La normativa è contenuta nel D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Possono fruirne i soggetti che non hanno superato i 250 milioni di fatturato nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020. Espressamente prevista l’esclusione dal beneficio degli enti assicurativi, intermediari finanziari ed amministrazioni pubbliche.