Bonus affitti per immobili ad uso non abitativo
Il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per i canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2020.
In breve
- Previsto dall’art. 28, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
- Spetta ad esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agli Enti non commerciali
- Solo in caso di riduzione del fatturato superiore al 50% rispetto allo stesso mese del 2019
- Il bonus previsto è pari al 60% del canone di locazione di marzo, aprile, e maggio
- Il credito di imposta è fruibile in compensazione nel modello F24
Il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha rivisto ed allargato la misura del credito di imposta per locazioni già prevista nel D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) solo a favore di botteghe e negozi esercitate in immobili di categoria catastale C1 (vedi l’articolo “Bonus affitti per botteghe e negozi” del 20.03.2020 ).
Al fine di sostenere le attività economiche durante il periodo di lock down connesso all’emergenza epidemiologica da COVID19, l’articolo 28 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
Il 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 14/E nella quale ha reso noti i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia.
Il requisito soggettivo è quello di essere soggetti economici che esercitano attività d’impresa, arte o professione, oppure enti non commerciali. Sono quindi da ammettere alla fruizione del credito imprese, anche agricole, lavoratori autonomi, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.
Al fine di poter fruire del credito, è necessario verificare due requisiti contabili. Il primo prevede che siano esclusi dal beneficio i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni nell’esercizio 2019 (tale limite non si applica alle imprese alberghiere). Il secondo prevede che possano fruire del credito di imposta per canoni di locazione soltanto i soggetti che abbiamo registrato una diminuzione del fatturato superiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Qualora si verifichino tutti i requisiti, il contribuente ha diritto a fruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo. Il credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il codice tributo previsto per la compensazione è “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
All’interno della Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate vengono segnalati numerosi casi particolari. Per una valutazione è opportuno rivolgersi ad uno specialista. Tra le molte particolarità è opportuno segnalare le più comuni. Primo, il credito d’imposta non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto Cura Italia. Secondo, per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il credito d’imposta spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. Terzo, il credito spetta con regole particolari anche per i canoni di affitto d’azienda.
ESEMPIO
DATI ANAGRAFICI
Cliente | Alfa srl |
Partita IVA | 12345678901 |
Canone mensile | 3.750,00 |
Categoria catastale | C2 |
CALCOLO DELLO SCOSTAMENTO MENSILE DEL FATTURATO
Mese | 2019 | 2020 | Scostamento |
---|---|---|---|
Marzo | 170.000,00 | 150.000,00 | -11,76% |
Aprile | 45.000,00 | 1.500,00 | -96,67% |
Maggio | 27.500,00 | 17.500,00 | -36,36% |
CALCOLO DEL CREDITO SPETTANTE
Mese | Canone | Fruibilità | Credito |
---|---|---|---|
Marzo | 3.750,00 | No (scostamento inferiore al 50%) | |
Aprile | 3.750,00 | Sì (scostamento superiore al 50%) | 2.250,00 |
Maggio | 3.750,00 | No (scostamento inferiore al 50%) |
AGGIORNAMENTO
Leggi anche “Bonus affitti prorogato anche per Giugno” del 17.08.2020.
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