Il Decreto Cura Italia introduce un credito di imposta per immobili rientranti nella categoria catastale C1.
In breve
- Previsto dall’art. 65, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia)
- Spetta solo ad esercenti attività d’impresa
- È riconosciuto solo per immobili rientranti nella categoria catastale C1
- Non può essere riconosciuto ad imprese non interessate dal lock down dovuto a coronavirus (per esempio negozi di alimentari)
- Il bonus previsto è pari al 60% del canone di locazione di marzo 2020
Il lock down dovuto al coronavirus ha visto la chiusura totale di quasi tutte le attività economiche. Al fine di sostenere alcuni esercizi commerciali durante l’emergenza epidemiologica da COVID19, l’articolo 65 del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) prevede che “ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. 2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
La misura di sostegno è prevista soltanto per le attività d’impresa e limitatamente ai canoni di locazione corrisposti per immobili rientranti nella categoria catastale C1, ossia locali commerciali adibiti a botteghe e negozi. Purtroppo, al momento non rientrano tra i soggetti che possono fruire del credito di imposta numerose categorie tra cui artigiani, professionisti e soggetti economici che esercitano attività d’impresa in immobili di categoria catastale diversa da C1.
A differenza di altre tipologie di agevolazioni, non sono previsti requisiti soggettivi aggiuntivi, quali la riduzione del fatturato. Per poter fruire del credito di imposta è quindi sufficiente esercitare attività di impresa in un immobile di categoria catastale C1.
Il contribuente che soddisfa i requisiti ha diritto a fruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato per il mese di marzo 2020.
L’articolo 65 del Decreto Cura Italia prevede che il credito di imposta possa essere fruito soltanto in compensazione tramite modello F24. Si attende una circolare dell’Agenzia delle Entrate con i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo. È infatti necessario che sia indicato il codice tributo attraverso il quale effettuare la compensazione.
In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19 sull’intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc.). Nonostante la misura sia appena entrata in vigore, le associazioni di categoria stanno già incalzando il Governo al fine di un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari. Inoltre, si auspica la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
AGGIORNAMENTO
Leggi anche “Bonus affitti per immobili ad uso non abitativo” del 08.06.2020. Troverai le novità previste dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e dalla Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di fruizione del credito.
Leggi anche “Bonus affitti prorogato anche per Giugno” del 17.08.2020.
Articoli recenti
- Prestazioni di medicina e chirurgia estetica soggette a IVA dal 2024
- L’Agenzia chiarisce l’applicazione della Flat Tax Incrementale
- Società tra Professionisti (STP) e regime forfettario per i soci
- Divieto di fattura elettronica per prestazioni sanitarie anche nel 2023
- Omessa comunicazione Sistema TS: sanzioni e ravvedimento
Hai bisogno di un preventivo su misura?
Chiamaci, scrivici un messaggio, un’email o anche via WhatsApp,
oppure lascia il tuo numero di telefono per essere ricontattato, senza impegno!